Via libera della Cassazione per il pagamento delle tasse sulle mance, considerate come parte del reddito percepito da un lavoratore.
La questione è stata sollevata dal contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un capo ricevimento di un hotel di lusso della Costa Smeralda, che pare abbia percepito in un anno circa 83.650 euro in mance.
L’Agenzia delle Entrate aveva da subito catalogato l’ingente importo come reddito da lavoro dipendente non dichiarato e la Commissione tributaria regionale aveva inizialmente accolto il ricorso presentato dal capo ricevimento, ritenendo invece non tassabili le mance, proprio per la loro natura aleatoria e perché percepite senza alcuna relazione con il datore di lavoro.
Ma la sentenza della Cassazione dà ragione all’Agenzia delle Entrate, che intende come imponibile tutto ciò che un lavoratore riceve, incluse le mance.
Per la precisione per la Cassazione in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dar 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione.
