Solo chi ha mai avuto un attacco di panico conosce il forte disagio psicologico che si vive in quella manciata di secondi.
Ma per Giulia F., una studentessa toscana di 21 anni, l’attacco di panico ha comportato addirittura una sanzione pecuniaria di 3000 euro.
I fatti si sono svolti lo scorso giugno, quando Giulia è salita su un treno regionale a Chiusi, in provincia di Siena, solo per recuperare il telefono cellulare che aveva dimenticato scendendo.
Sulla banchina aveva lasciato bagagli, la borsa e i documenti.
Non appena ha varcato la porta del vagone, le porte si sono improvvisamente chiuse, facendo scatenare l’attacco di panico. Un attacco acuto e incontrollabile, preciserà poi Giulia ricostruendo i fatti.
Nello stato di profondo disagio e confusione in cui si è trovata suo malgrado, e terrorizzata dai bagagli rimasti abbandonati in stazione, al movimento del convoglio Giulia ha azionato la leva d’allarme (per altro priva della normale protezione in vetro).
Il treno si è fermato per 5 minuti esatti, il tempo necessario al personale di Trenitalia per ripristinare il sistema e far riprendere la marcia.
Ma per Giulia ormai l’attacco di panico era senza controllo e ha dovuto sdraiarsi a terra, davanti alla porta, in preda a iperventilazione e a una forte sofferenza fisica.
Il personale Trenitalia, preoccupato, ha valutato la necessità di richiedere l’intervento di un’ambulanza, scongiurato dal lento riprendersi di Giulia.
Al termine di un viaggio tutt’altro che rilassante, a Giulia è stato presentato un conto salatissimo: 3mila euro di multa per aver azionato la leva di arresto.
Nonostante abbia fornito le proprie generalità e spiegato il motivo per cui si trovava senza documenti, senza biglietto e soprattutto in preda a un disagio psicofisico pesante, Trenitalia ha preferito affrontare la vicenda dal punto di vista disciplinare.
Anche i tentativi di mediazione intrapresi successivamente sono risultati vani, nessuna possibilità di audizione è stata concessa, nessuno ha risposto alle numerose pec inviate dal legale di famiglia e nemmeno è stata data una indicazione sulla possibilità di rateizzare la somma.
A Giulia non è restato che saldare l’intero importo, ma è stata formalizzata e inviata una documentazione di integrazione costituita da un’istanza di annullamento e rimborso in autotutela.
La richiesta si basa sullo stato di necessità previsto dall’Articolo 4 della Legge 689/1981, principio giuridico che prevede l’esclusione della responsabilità quando la violazione è stata commessa per la necessità di salvarsi da un danno grave.
