Quanti hanno provato l’ebbrezza, da piccoli, di sedere sulla canna della bicicletta, afferrando forte il manubrio per restare in equilibrio, e sentire il vento sulla faccia mentre papà o nonno pedalavano di gran lena?
Per i fortunati che hanno vissuto questi momenti (e non sono nemmeno morti… ) un solo avvertimento: aggrappatevi forte a questo ricordo, perché ai vostri figli o nipoti non accadrà mai di provare questa esperienza.
Il Codice della Strada al riguardo è molto chiaro: nell’articolo 182 specifica che per portare bambini a bordo di un qualsiasi mezzo (e quindi bicicletta inclusa) occorre avere le strutture idonee.
Lo ha imparato bene un uomo di Castelfranco Veneto, multato perché stava pedalando in centro cittadino con il figlio seduto sulla canna della bicicletta.
E a bruciare non sono stati certo i 27 euro di multa ricevuta.
In bicicletta un bambino al di sotto degli 8 anni di età deve essere opportunamente assicurato con idonee attrezzature, ovvero seggiolini che, a loro volta, devono rispondere di determinate caratteristiche e certificazioni.
Il seggiolino, per intenderci, deve essere composto da sedile con schienale e braccioli per i bambini fino ai 4 anni, un sistema di fissaggio al velocipede e un sistema di sicurezza del bambino.
Non deve ostacolare la visuale del conducente e nemmeno limitarne la possibilità e la libertà di manovra, deve impedire il contatto dei piedi del bambino con le parti in movimento e deve essere montato in posizione anteriore, tra manubrio e conducente, solo se il pargolo pesa non più di 15 kg.
La sicurezza è fondamentale, non v’è dubbio, ma per la poesia che si sta perdendo, che si fa?
