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Cassazione: senzatetto che si introduce in abitazione privata per ripararsi dal freddo non commette reato
La sentenza ribalta i precedenti due gradi di giudizio, dove un homeless era stato condannato a tre mesi di reclusione per violazione di domicilio.
Una sentenza che fa discutere quella della Cassazione, che ha concesso le attenuanti ad un senzatetto che, per ripararsi dal freddo, si era introdotto in un’abitazione privata. I giudici hanno così annullato una condanna per violazione di domicilio a tre mesi e dieci giorni di reclusione per un homeless, sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia.
La storia risale al 24 novembre 2014 quando Ion T., 36enne senzatetto dell’est Europa, si è introdotto nell’abitazione di Luca G. a Desenzano del Garda (Brescia) per trovare riparo dai “rigori dell’inverno”.
Nei primi due gradi di giudizio l’uomo senza fissa dimora era stato condannato per violazione di domicilio ma il ricorso effettuato alla Corte Suprema ha cambiato le carte in tavola. La difesa di Ion T. infatti ha chiesto di tenere in considerazione “le particolari condizioni di emarginazione in cui era maturato il reato” e “l’esigenza di Ion T. di reperimento di un alloggio notturno”. E così i giudici della Cassazione hanno affermato che “le particolari condizioni dell’imputato, quali le particolari circostanze di miseria e di emarginazione, e la considerazione dei motivi a delinquere attinenti al reperimento di un alloggio notturno, escludenti una spiccata capacità a delinquere ed una maggiore gravità oggettiva, giustificano ampiamente, ad avviso del collegio, la valutazione di particolare tenuità del fatto”, e così si è proceduto per l’”annullamento senza rinvio della sentenza impugnata” che ha di fatto scagionato il senzatetto.
In sintesi la Corte ha applicato la legge che depenalizza i reati di scarso allarme sociale, nei quali è compresa la violazione di domicilio, e ha scagionato l’imputato. Di parere diverso invece la procura generale della Cassazione, che aveva chiesto ai giudici di dichiarare inammissibile il ricorso dell’uomo.